Statuto E.R.A.C.

Statuto dell’Associazione fra Radioamatori e Appassionati di TLC

EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI CAGLIARI O.d.V.

PREMESSA

L’Associazione già costituita e registrata in data 04 Marzo del 2011 e registrata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari al nr. 1175 ai sensi della ex legge Nr. 266/2001, da ora sarà denominata. EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI CAGLIARI O.d.V. abbreviato E.R.A.C. dove O.d.V. abbreviazione di Organizzazioni Di Volontariato in virtù del D.g.L. 117/2017 per adeguamento della normativa vigente.

L’E.R.A.C., promuove la sua attività, allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Radioamatore nella Società Civile.

Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli soci di arricchire la propria personalità morale, culturale e radiantistica, impegna l’E.R.A.C. a prendere iniziative, che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente dai radioamatori.

L’E.R.A.C., promuove attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi, onde realizzare, in collaborazione con Organi ed Istituzioni, anche progetti di interesse pubblico.

L’E.R.A.C., ha lo scopo di riunire, per finalità scientifiche e culturali, i radioamatori e appassionati del mondo scientifico relativo alle telecomunicazioni, al fine di incrementare gli studi in campo radioamatoriale, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni.

L’E.R.A.C., si prefigge di costituire collegamenti fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per la collaborazione con la Protezione Civile

 

TITOLO 1

Art. 1
Costituzione dell’Associazione

E’ costituita con sede in Provincia di Cagliari l’Associazione EMERGENZA RADIOAMATORI ASSOCIATI CAGLIARI O.d.V.. di seguito verrà indicata con l’abbreviazione E.R.A.C. senza fini di lucro, per l’elevazione morale e materiale dei radioamatori mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati Europei, ove è possibile l’uso delle radiocomunicazioni via etere.

L’organizzazione di volontariato, E.R.A.C. assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale ed ha una struttura democratica e senza scopo di lucro ed è composta da un minimo di Nr.8 Soci Ordinari.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Finalità dell’Associazione

L’E.R.A.C., promuove la sua attività, allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Radioamatore nella Società Civile.

L’E.R.A.C., promuove attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi, Istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed europee, le sperimentazioni in campo radiantistico.

A questo fine, l’E.R.A.C., svolge, senza scopo di lucro, attività per la tutela dell’ambiente, educative ed essenziali.

L’E.R.A.C., si prefigge di costituire organo di collegamento fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per ciò che concerne l’attività di Volontariato elencate nel presente Statuto.

Nell’ambito del Volontariato, per interventi di Protezione Civile, L’E.R.A.C.  svolge attività di primaria importanza nelle Radiocomunicazioni di Emergenza – Settore Telecomunicazioni – e nelle Assistenza di Comunicazioni Radio in occasioni di manifestazioni.

Altri scopi sociali della E.R.A.C. ;

  1. promuovere la cultura del radiantismo, della difesa del territorio, e della sperimentazione in campo radioelettrico e elettronico in genere anche mediante seminari, corsi di formazione, esercitazioni pratiche dedicate alla diffusione degli argomenti connessi alle attività radiantistiche nonché alle tematiche di protezione civile, attività rivolte specificatamente alla popolazione ivi compresi gli studenti di istituti superiori o universitari ad indirizzo tecnico scientifico;
  2. promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell’ ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici con l’apporto di Soci specializzati;
  3. svolgere attività di servizio civile;
  4. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
  5. promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche;
  6. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo;
  7. promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo associativo;
  8. produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
  9. gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convezioni di affidamento;
  10. compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.
  11. mantenere relazioni con associazioni che abbiano scopi e finalità simili alla E.R.A.C. 
  12. promuovere le iniziative del singolo Socio o gruppo di Soci, che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti alle telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini.

Con propria delibera. il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti Soci il patrocinio, l’affiliazione od il riconoscimento

  1. Il Patrocinio può essere concesso ai singoli radioamatori per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente od indirettamente alle telecomunicazioni

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l’Associazione garantisce a tutti i Soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

In tale ottica i Soci sono, ad ogni buon fine, tutelati dall’E.R.A.C.  attraverso apposita garanzia assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.g.L. 111/2017.

Art. 3
Entrate dell’Associazione

Le spese per il suo funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate:

  1. le quote ordinarie degli associati;
  2. le quote straordinarie degli associati deliberate dell’Assemblea dei soci;
  3. le erogazioni conseguenti agli stanziamenti deliberati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e/o Circoscrizionali e da altri Enti pubblici e/o privati;
  4. dai contributi volontari o dalle donazioni dei Soci e/o di altri Enti od Associazioni pubbliche e/o private.

Tutte le predette entrate sono gestite dall’Associazione.

I bilanci preventivi e consuntivi, la cui formazione è obbligatoria, debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione o presso la sua sede legale, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea dei Soci per la loro approvazione.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

TITOLO 2

Art.4
Soci e criteri di ammissione

All’Associazione possono aderire tutti coloro che in possesso di patente di operatore di stazione radioamatore e di nominativo di stazione radio (QRA) e di coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui al presente Statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente.

Il mancato pagamento, entro il mese di febbraio della quota di rinnovo annuale di adesione all’Associazione, costituisce decadenza dalla qualità di Socio.

Sono Soci Onorari quelle persone e/o Istituti Scolastici nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze e come tali NON hanno obbligo di versare alcuna quota.

Il Socio Onorario non prende parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative a meno che non siano anche Soci Ordinari.

Sono Volontari Occasionali quelle persone che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. I Soci Temporanei non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Sono I Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, dando un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Art. 5
Dimissione del Socio

L’associato che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al C.D.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota di iscrizione dell’anno in corso, nè parte di essa.

Art. 6
Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto a:

  1. prendere parte alle attività ammesse dalla Associazione, usufruendo delle attrezzature e degli impianti di proprietà dell’Associazione;
  2. prendere parte alle manifestazioni promosse dall’Associazione o da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
  3. avere il distintivo dell’Associazione;
  4. intervenire e discutere alle Assemblee Generali e presentare proposte e/o reclami ad C.D.;
  5. essere eletto membro del C.D. ed esercitare il diritto al voto in Assemblea, fatte salve le limitazioni di cui al precedente articolo 4;
  6. prendere “cognizione” degli atti associativi quali verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo etc etc, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezioni dati sensibili e personali.

Il Socio dovrà presentare formale richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo.

  1. ad usufruire di eventuali agevolazioni conseguite dalla E.R.A.C.

Art. 7
Doveri del Socio

Gli Associati hanno il dovere di:        

  1. osservare lo Statuto e i regolamenti;
  2. pagare le quote sociali di cui all’Articolo 4;
  3. non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’Associazione;
  4. a partecipare alla vita sociale contribuendo alla realizzazione degli obiettivi associativi.

Art. 8
Trasgressione delle norme sociali

In caso di trasgressione delle norme sociali per fatti di minor gravità, il C.D. può infliggere all’Associato con delibera, sempre sentite le parti e assunte le dovute informazioni:

  1. l’ammonizione verbale;
  2. la deplorazione scritta;
  3. la sospensione dai diritti sociali NON superiore ai sei mesi.

In caso di trasgressioni delle norme sociali per gravi fatti o nei casi in cui l’Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta disdicevole o danneggi un altro Associato, sempre sentite le parti e assunte le dovute informazione il C.D., può con delibera richiedere al Collegio dei Sindaci:

  1. l’espulsione dall’Associazione;
  2. la sospensione dai diritti sociali superiore ai sei mesi.

All’Associazione è riservato il diritto di eventualmente pretendere dall’Associato espulso il risarcimento dei danni da esso arrecati.

TITOLO 3

Art. 9
Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo (CD), costituito dalle seguenti cariche sociali:
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario/Tesoriere;
  6. due Consiglieri.
  7. Il Collegio dei Sindaci Garanti (CS), costituito dalle cariche sociali;
    1. il Presidente e revisore dei conti;
    1. due Sindaci;

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti.

Il C.D. viene eletto con criteri di democraticità dall’Assemblea dei Soci aventi diritto ed ha cadenza triennale.

Tutti i componenti il C.D. durano in carica fino all’elezione del nuovo C.D.

Il C.S. viene eletto con criteri di democraticità dall’Assemblea dei Soci aventi diritto ed ha cadenza triennale.

Il C.S. è l’organo che certifica il bilancio dell’Associazione, accompagnando la relazione da analisi sulla gestione, esso si compone di tre membri effettivi.

I componenti il C.S. durano in carica fino all’elezione del nuovo C.S.

Le cariche associative sono prestate esclusivamente a titolo gratuito, così come a titolo gratuito sono le prestazioni fornite dagli aderenti.

 Il C.D. può stabilire soltanto il rimborso delle spese sostenute dagli Associati, incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 10
Assemblee

Le Assemblee degli Associati sono Ordinarie e/o Straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria è, di regola, convocata dal Presidente dell’Associazione, entro il quindici marzo di ogni anno, per la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulla sua gestione finanziaria, nonché per la presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ai sensi dell’art.25 del D.L.G. 117/2017.

Le convocazioni dell’Assemblea Ordinaria devono essere effettuate mediate avviso spedito a mezzo telematico o con lettera postale, oppure consegna a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo, e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per:

  1. procedere alle modifiche dello Statuto;
  2. deliberare sugli ordini del giorno.

L’Assemblee Straordinarie possono essere convocate:

  1. dal Presidente dell’Associazione;
  2. per delibera del C.D.;
  3. su richiesta di almeno un terzo dei Soci E.R.A.C.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annua di associazione, hanno diritto di partecipare ed assistere alle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e ad esercitare il diritto di voto.

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile.

Art. 11
Gestione delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite:

  1.   in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto a voto;
  2. in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto a voto.

Le deliberazioni delle Assemblee dei punti a) e b) sono valide se approvate dalla metà più uno dei partecipanti presenti o in delega.

Le deliberazioni delle Assemblee Straordinarie, volte alla modifica dello Statuto Sociale, sono valide solo se adottate con la maggioranza dei ¾ dei Soci aventi diritto a voto e la delibera sarà valida se approvata dal 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Non sono consentite più di TRE deleghe per Socio presente per qualsiasi tipo di Assemblea.

Art. 12
Verbali assembleari

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e rimane disponibile ai Soci che ne facciano richiesta.

Art. 13
Amministrazione dell’Associazione

L’Associazione è amministrata e diretta dal C.D. eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque Associati dell’E.R.A.C.

Il C.D. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Art. 14
Cooptazione

Tutti i componenti il C.D. devono partecipare alle Assemblee del C.D. stesso.

Dopo tre assenze consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso.

In caso di posto vacante per dimissioni, decadenze od altro motivo di uno o più componenti, il C.D. può procede per reintegrare la vacanza organica:

  1. con la sostituzione con il primo dei non eletti;
  2. terminata la lista dei non eletti si procede a cooptazione nominando un Socio della Associazione in regola con le quote. 

Art. 15
Funzioni del C.D.

Oltre a tutte le attribuzioni conferite dal presente Statuto, il C.D. ha le seguenti funzioni:

  1. cura l’attuazione di tutte le deliberazioni prese e delle norme contenute nel presente Statuto;
  2. sottopone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, accoglie o respinge proposte e/o reclami avanzati dai Soci;
  3. promuove, organizza e gestisce tutte le attività e/o manifestazioni atte al raggiungimento degli obbiettivi dell’Associazione;
  4. provvede alla totale amministrazione economica/finanziaria dell’Associazione, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
  5. delega il Presidente a rappresentarlo in tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilendone altresì gli eventuali limiti.
  6. può delegare in tutto o in parte i propri poteri, od affidare incarichi speciali a qualsiasi Socio di sua fiducia;
  7. Si impegna a rispettare le norme vigenti in merito ai dati personali e dati digitali.

TITOLO 4

Art 16.
Funzioni dei componenti il Consiglio Direttivo

Il Presidente: 

  1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche nei confronti dei terzi ed è sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente con poteri di ordinaria amministrazione;
  2. effettua le spese di normale e straordinaria;

Il Vice Presidente:

  1. sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con poteri di ordinaria amministrazione

Il Segretario/Tesoriere:

  1. cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del C.D. e del Presidente;
  2. provvede alla compilazione del rendiconto annuale, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del C.D.;
  3. tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal C.D. e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
  4. si occupa del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
  5. provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi Soci, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario, nel rispetto delle norme sulla privacy;
  6. redige i verbali delle sedute del C.D. e trascrive quelli relativi alle Assemblee GenE.R.A.li dei Soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
  7. è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione, da lui riscosse o affidategli;
  8. è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente;
  9. provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti tutto il movimento di cassa;
  10. versa le somme incassate nelle casse sociali o sul conto bancario o postale dell’Associazione, qualora acceso;

Nell’espletare i suddetti compiti il Segretario si può avvalere della collaborazione di ssociati di sua fiducia.

I Consiglieri:

  1. col Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere individuano gli obiettivi dell’Associazione ed intraprendono le opportune strategie;
  2. deliberano le spese necessarie per il buon andamento dell’Associazione;
  3. deliberano l’ammissione dei Soci e la loro esclusione nei casi previsti dal presente Statuto;

Art. 17
Funzioni dei componenti il Consiglio dei Sindaci Garanti.

Ai Sindaci Garanti spetta:

  1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
  2. Sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta , ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto.
  3. decidono in via definitiva, motivando, sulle controversie fra associati e tra singoli associati e Consiglio Direttivo
  4. decidono in maniera definitiva sui eventuali ricorsi presentati dai Soci in merito alle sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo

I Garanti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Le loro decisioni sono inappellabili e vengono eseguite dal C.D.

Art. 18
Scioglimento della Sezione

Qualora si verificasse un evento ritenuto insanabile per l’esistenza della Sezione, il C.D. convoca l’Assemblea Straordinaria dei Soci.

L’eventuale deliberazione di scioglimento dell’E.R.A.C.  è valida con i ¾ dei voti dei Soci iscritti e l’unanimità dei presenti.

Deliberato lo scioglimento, i beni della Sezione, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devolute ad altre organizzazioni di Volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’Art. 9 D.G.L. 117/2017.

Art. 19
Richiami legislativi

Per quanto non previsto nel presente statuto, sopperiscono le vigenti disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Così modificato in occasione dell’Assemblea Generale del 21/10/2022

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